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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.04. in Assemblea riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2020  [ apri ]
11.04.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Polo Universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro)

  1. Al fine di rafforzare le possibilità di accesso agli studi universitari in un territorio particolarmente colpito dalle alterazioni dell'ambiente e del sistema economico-produttivo nonché per il potenziamento delle attività di ricerca a tutela della salute umana e del riequilibrio sostenibile, l'Università degli studi di Bari istituisce, in via sperimentale, nella sede decentrata di Taranto, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2020-2021 al 2022-2023, il polo Universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro.
  2. Per la promozione delle attività del Polo universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro è autorizzata la spesa aggiuntiva di 9 milioni di euro, a favore dell'Università degli studi di Bari per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante incremento delle risorse destinate all'FFO e sulla base di un piano strategico predisposto dalla stessa in coerenza con le finalità di cui al comma 1 e con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università adottate dal Ministro dell'istruzione dell'università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43. Ai fini dell'assegnazione delle sopraindicate risorse, con il predetto piano strategico viene fra l'altro prevista l'istituzione da parte dell'Università di Bari di un corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia con sede a Taranto a decorrere dall'a.a. 2020/2021, ferme restando le procedure di accreditamento di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 e relative alla programmazione nazionale degli accessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264.
  3. Allo scadere del triennio di operatività, previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca dell'intera offerta formativa accreditata presso la sede decentrata di Taranto, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a), punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, all'istituzione dell'università degli studi di Taranto. Le relative coperture finanziarie sono da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse del fondo per il potenziamento delle attività di ricerche svolte da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.