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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10-bis.01. in Assemblea riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2020  [ apri ]
10-bis.01.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Sostegno al reddito dei pescatori professionali)

  1. A decorrere dal mese di gennaio 2021, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su unità da pesca marittima e delle acque interne, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari-armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, è riconosciuta per ciascun lavoratore, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro che non concorre alla formazione del reddito. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.