Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 98-ter.
1. Per i soggetti che esercitano attività economiche è prorogato al 30 ottobre 2020 il termine di versamento delle imposte di autoliquidazione già scadute in data 20 agosto 2020.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, si applica una maggiorazione dello 0.3 per cento mensile a titolo di interessi.