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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 79.1. in Assemblea riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2020  [ apri ]
79.1.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono aggiunte le seguenti:, salvo quanto previsto dal comma 2-bis;
   b) dopo comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Alle cessioni effettuate ai sensi del precedente periodo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77».