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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 79.02. in Assemblea riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2020  [ apri ]
79.02.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Agevolazioni in materia di attività di commercio al dettaglio nel settore moda)

  1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, con esclusivo riguardo alle attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, il valore delle rimanenze, determinato secondo i criteri di cui ai commi da 2, 3, 4 e 8 dell'articolo 92 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, può essere ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari al venticinque per cento.
  2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.