Dopo l'articolo 77 è inserito il seguente articolo:
Art. 77-bis.
(Fondo di emergenza per il turismo)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, al fine di sostenere il settore turistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo finalizzato all'attuazione di politiche attive e operazioni di mercato a sostegno dell'intera filiera oltreché all'istituzione di nuovi strumenti di sostegno economico e finanziario.
2. All'istituzione del fondo di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, residuale alla data del 31 dicembre 2020, previsto per il « Tax credit vacanze» di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.