Dopo l'articolo 74-bis è inserito il seguente:
Articolo 74-ter.
(Rafforzamento della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16 comma 2 del decreto-legge n. 63 del 2013)
1. In considerazione della grave crisi-economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID19, la detrazione di cui all'articolo 16 comma 2 del decreto-legge del 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 97,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.