Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiano ai sensi del paragrafo D, parte VI delle disposizioni operative del Fondo stesso a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1 lettere g-bis), g-ter) e g-quater).