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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 60-bis.08. in Assemblea riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2020  [ apri ]
60-bis.08.

  Dopo l'articolo 60-bis, aggiungere il seguente:

Art. 60-ter.
(Contratto di logistica)

  1. Nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modifiche, dopo l'articolo 1677, è aggiunto il seguente:

«Art. 1677-bis.
(Contratto di logistica)

  1. Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.
  2. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone.».