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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 60-bis.05. in Assemblea riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2020  [ apri ]
60-bis.05.

  Dopo l'articolo 60-bis, inserire il seguente:

Art. 60-ter.
(Modifiche in materia di credito d'imposta 4.0)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 191 il periodo: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.» è soppresso;
   b) al comma 204 il periodo: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.» è soppresso;
   c) dopo il comma 209 è aggiunto il seguente:
  «209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.».