Dopo il comma 1 dell'articolo 59 è inserito il seguente:
1-bis. Per i soggetti esercenti attività di impresa turistico ricettiva il contributo di cui al comma 1 spetta anche per l'attività svolta in comuni non capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: 500 milioni con le parole: 600 milioni.