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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 59.06. in Assemblea riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2020  [ apri ]
59.06.

  Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Contributo a fondo perduto per attività di intrattenimento notturno)

  1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili a condizione che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi del trimestre giugno, luglio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del trimestre di giugno, luglio e agosto 2019.
  2. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di cui al comma precedente, nelle seguenti misure:
   a) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
   b) 15 per cento per I soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
   c) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi dei commi 2, in misura non inferiore ad euro mille per le persone fisiche e ad euro duemila per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o giugno 2019. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
  4. Per il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 216,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto-legge.