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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 57-ter.09. in Assemblea riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2020  [ apri ]
57-ter.09.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

  1. Sono prorogati di tre anni i termini di pagamento degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il mancato pagamento delle somme scadute nel medesimo periodo non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.