Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 57-quater.
1. Sono prorogati di tre anni i termini di pagamento degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il mancato pagamento delle somme scadute nel medesimo periodo non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.