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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 57-ter.018. in Assemblea riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2020  [ apri ]
57-ter.018.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) ed e), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere”».