Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 57-quinquies.
(Stabilizzazione personale assunto a tempo determinato per la città di Genova)
1. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dalle procedure concorsuali, nonché contenere i rischi di contagio per il personale preposto alla organizzazione e svolgimento delle relative procedure nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova e le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonché la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, nell'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, sono autorizzati ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.