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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 55.1. in Assemblea riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2020  [ apri ]
55.1.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Nell'anno 2021 gli enti di cui al comma precedente che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro i termini stabiliti, accantonano, entro il 28 febbraio 2021, al Fondo di garanzia debiti commerciali, di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2017, n. 145, un importo pari al 10 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi. Restano ferme le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 della legge 30 dicembre 2017, n. 145».