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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 47.01. in Assemblea riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2020  [ apri ]
47.01.

  Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Istituzione del fondo per la ristrutturazione delle reti idriche dei piccoli comuni)

  1. Al fine di consentire ai comuni con popolazione fino a 5.000 di procedere a interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento delle reti idriche, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con dotazione iniziale di 50 milioni di euro.
  2. Le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  3. Agli oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.