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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.01. in Assemblea riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2020  [ apri ]
36.01.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Procedure straordinarie di stabilizzazione professionale e di mobilità del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, anche nell'ottica di valorizzazione delle responsabilità e professionalità acquisite nel corso dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme in materia di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e di procedure di mobilità.
  2. I decreti legislativi sono adottati su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale dei militari che abbiano ottenuto l'assenso del Ministero della difesa ai fini della loro costituzione, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018.
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che le procedure di stabilizzazione di cui alla lettera b) e di mobilità di cui alla lettera c) si applichino ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata di quattro anni (VFP4) delle Forze armate risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli in servizio permanente e che hanno prestato servizio per due rafferme della durata di due anni ciascuna, nonché al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato del comparto soccorso pubblico, iscritto negli appositi elenchi da tre anni, che ha effettuato almeno centossessanta giorni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi tre anni;
   b) prevedere la stabilizzazione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, del personale di cui alla lettera a) nel comparto di appartenenza in base alla disponibilità finanziaria e organica dell'amministrazione competente, mediante procedura speciale di reclutamento, con priorità per il personale più anziano per età;
   c) prevedere la mobilità, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, del personale di cui alla lettera a) verso altre amministrazioni in base alle competenze acquisite, con priorità per il personale più anziano per età.