Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini del miglior impiego del personale di cui al comma 1, i Prefetti, nel disporre l'impiego delle unità a loro assegnate, devono prioritariamente privilegiare, salvo oggettivi impedimenti, l'adozione di modalità operative più aderenti alla peculiarità d'impiego delle Forze armate, prevedendo lo svolgimento di servizi maggiormente dinamici.