stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.7. in Assemblea riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2020  [ apri ]
27.7.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: L'esonero di cui al primo periodo è riconosciuto nelle regioni Lazio Marche ed Umbria in favore dei medesimi soggetti con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia localizzata in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009 n. 99, nonché nell'area di crisi di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229.;
   b) al comma 4, dopo le parole: dell'articolo 114 aggiungere le seguenti: e per 90 milioni di euro mediante l'utilizzo dei residui delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 45 comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229.