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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.0100. in Assemblea riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2020  [ apri ]
27.0100.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Fondo per il sostegno dell'occupazione in Friuli Venezia Giulia quale area svantaggiata)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo destinato a ridurre il costo del lavoro nella Regione Friuli Venezia Giulia per contrastare la concorrenza dei regimi fiscali più vantaggiosi che vigono negli Stati esteri di confine appartenenti all'Unione Europea, i cui effetti si sono aggravati con l'epidemia da Covid-19.
  2. Il Fondo di cui al comma 1, con una dotazione annua di 600 milioni di euro, è destinato a riconoscere ai datori di lavoro privati, con esclusione dei contratti di lavoro domestico, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di accesso alle risorse e nel limite della dotazione del Fondo.
  4. Agli oneri della presente manovra si provvede ai sensi dell'articolo 114, a decorrere dall'anno 2010.