Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
113-bis.
(Detrazioni fiscali per interventi di efficientamento idraulico)
1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dopo il comma 2-septies è aggiunto il seguente:
«2-octies. Le detrazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro delle seguenti attrezzature: – rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto; – soffioni doccia e colonne doccia, attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto; – cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri.».