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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 113-bis.017. in Assemblea riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2020  [ apri ]
113-bis.017.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 113-ter.
(Credito d'imposta per acquisto di immobili da parte di imprese)

  1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare, alle imprese di costruzione o di ristrutturazione che a partire dal 1o novembre 2020 e fino al 30 giugno 2021 acquistano immobili, che, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, eseguiti dalle medesime imprese anche indirettamente, risultino classificati in categoria catastale A, esclusa la categoria A/1, è concesso un credito di imposta pari all'imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto, e fino al 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che i predetti lavori vengano iniziati entro il 31 dicembre 2021. A tal fine l'acquirente manifesta nell'atto di acquisto, a pena di decadenza, la volontà di usufruire della presente disposizione.
  2. A copertura degli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.