Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-ter le parole: 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2020, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché;.
b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente: 10-septies. Per consentire alle aziende debitrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni:
a) sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;
b) sono revocati i pignoramenti in essere.»