Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis.
1. I procedimenti di convalida di sfratto si considerano estinti in seguito allo svolgimento della prima udienza di convalida nei casi in cui:
a) la morosità fosse relativa a uno o più dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
b) il conduttore abbia provveduto a sanare la morosità alla prima udienza di convalida;
c) sia già stata emessa l'ordinanza con cui è stato disposto il mutamento del rito ex artt. 665 e 667 c.p.