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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 94.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
94.04.

  Dopo l'articolo 94 inserire il seguente:

«Art. 94-bis.
(Investimenti infrastrutturali)

  1. Al fine di rilanciare lo sviluppo infrastrutturale del Paese nella fase successiva all'emergenza sanitaria, è autorizzata la spesa di 5.334 milioni di euro per la realizzazione dei seguenti interventi:
   a. Circonvallazione di Canazei;
   b. velocizzazione linea Torino-Genova;
   c. linea ferroviaria Chivasso-Aosta;
   d. raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara;
   e. interventi sulla direttrice ferroviaria Genova-Ventimiglia;
   f. collegamento ferroviario dall'aeroporto “Marco Catullo” di Verona con la stazione di Verona Porta Nuova;
   g. nuova diga foranea a protezione del porto di Genova;
   h. pedemontana veneta, Direttrice Trento-Padova, dallo svincolo di Loria alla SR 308 – Nuova strada del Santo;
   i. connessione diretta del Porto di Ancona con l'Autostrada A14 e con la grande viabilità nazionale;
   j. piano viario strategico per l'accessibilità sostenibile al sistema portuale di Venezia;
   k. nodo viario di ingresso a Nord di Padova;
   l. completamento dell'autostrada Tirrenica;
   m. piano strategico per l'accessibilità turistica dell'area della laguna veneta e del Veneto orientale;
   n. progettazione e realizzazione della Ciclovia dell'Alto Adriatico “Trieste-Lignano-Iesolo-Venezia-Chioggia-Porto Tolle”;
   o. realizzazione del tunnel del Valfontanabuona;
   p. completamento dell'Aurelia-bis, tratto Albisola-Savona;
   q. nodo ferroviario di Napoli;
   r. completamento della metropolitana di Salerno;
   s. collegamento ferroviario con l'aeroporto di Brindisi;
   t. nodo di Bari-Bari Nord;
   u. realizzazione dei nuovi ponti sul bacino del Po, della Becca, di Casalmaggiore e di San Michele.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 5.334 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.».