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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 85.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
85.01.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo delle reti ferroviarie regionali)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, i milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a: a) sicurezza e a circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello, b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie, c) sviluppo delle reti ferroviarie.
  2. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente e disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
  3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.