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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 82.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
82.01.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)

  1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e, anche attraverso un aumento del capitale societario, il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A., in via sperimentale, può reperire sul mercato le risorse utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro.
  2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, emessi tra la data del 12 gennaio 2021 e del 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.
  3. Il rimborso avverrà secondo le condizioni e i tempi indicati con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del Codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.
  4. Alle emissioni, di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del Codice civile.
  5. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 2410 e seguenti del Codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante corrispondente utilizzo della quota di finanziamento assegnata alla società Sport e Salute S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo il profilo temporale indicato nel decreto di cui al comma 3.
  7. A valere sulla provvista derivante dalle emissioni la Società Sport e Salute S.p.A. è autorizzata a finanziare i progetti di cui al comma 1 nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.