Dopo l'articolo 79 è aggiunto il seguente:
Art. 79-bis.
(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)
Alle prestazioni di cui ai nn. 120), 121), 127) e 127-novies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento.