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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 78.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
78.1.

  All'articolo 78, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata» con le seguenti: «per gli anni 2020 e 2021 non sono dovute, rispettivamente, la seconda e la prima rata»;
   al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera f): «immobili destinati all'utilizzo delle agenzie di viaggio e turismo a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».
   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.