Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis.
(Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004)
1. All'articolo 149, comma primo, del decreto legislativo n. 42 del 2004, dopo la lettera c), è inserita la seguente lettera: « c-bis) per gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende anche attrezzate, roulottes, campers, caravan, case mobili e simili, e loro pertinenze e accessori, installati anche in via continuativa, all'interno di strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate che presentino i seguenti requisiti: – rispettino le caratteristiche dimensionali e tecnico costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; – non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo; – siano dotate di allacciamenti alle reti tecnologiche rimuovibili in ogni momento, senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi; – conservino meccanismi di rotazione in funzione; – siano rimossi alla chiusura definitiva della struttura turistico ricettiva.».