Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 600 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 500 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 44, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificate dal comma 1 del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 50 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2 di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) euro 250 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-90 g/km CO2, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;
c) euro 200 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 91-110 g/km CO2, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;
b) al comma 5, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «700 milioni».
Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «50 milioni».