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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
7.02.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233.)

  1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il «Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali», dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.».

  2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).