Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Agevolazioni fiscali per i canoni non riscossi dalle imprese)
I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1o febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.