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Art. 65-bis.
(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)
1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni.