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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 63-bis.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
63-bis.01.

  Dopo l'articolo 63-bis è inserito il seguente:

Art. 63-ter.
(Opzione per la cessione in luogo delle detrazioni fiscali riferite alle spese sostenute in anni precedenti al 2020)

  1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: 1-ter. L'opzione di cui alla lettera b) del comma 1 può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute, negli anni precedenti al 2020, per gli interventi elencati al comma 2. L'opzione si riferisce a tutte le rate residue.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 250 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:
   a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto-legge;
   b) quanto a 250 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.