Dopo l'articolo 60-bis, aggiungere il seguente:
Art. 60-ter.
(Contratto di logistica)
1. Nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modifiche, dopo l'articolo 1677, è aggiunto il seguente:
«Art. 1677-bis.
(Contratto di logistica)
1. Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.
2. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone.».