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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Incentivi all'occupazione giovanile e per il rientro dei giovani meritevoli)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni e fino al compimento del trentesimo anno di età del lavoratore, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN.A.IL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Al fine di promuovere il rientro nel nostro sistema produttivo di giovani meritevoli e che abbiano acquisito particolari competenze all'estero per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 3 anni e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età del lavoratore, il dimezzamento sul totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN.A.IL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  3. Per ottenere l'incentivo di cui ai commi 1 e 2 l'impresa, anche individuale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
   a) non aver cessato o sospeso la propria attività;
   b) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale di lavoro del settore di riferimento;
   c) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali obbligatorie;
   d) essere in regola con le norme previste a tutela dei diritti dei disabili;
   e) non avere in atto sospensioni dal lavoro o non aver effettuato nei dodici mesi precedenti licenziamenti senza giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.

  4. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui ai commi 1 e 2, effettuato nei dodici mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e ii recupero del beneficio già fruito.
  5. Per ottenere l'incentivo di cui al comma 2, il soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
   a) essere in possesso di un master di 1o o 2o livello conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria o di un dottorato di ricerca conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria;
   b) non avere compiuto il trentacinquesimo anno di età;
   c) essere residente o dimostrare di avere un contratto di lavoro stabile all'estero da almeno 5 anni.

  6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.