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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 59.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
59.03.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 59-ter.
(Diritto alla detrazione dell'IVA per le fatture di acquisto, relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ricevute e annotate entro il 15 di gennaio da parte dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione)

  1. Nei confronti di gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione di cui all'articolo 74, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione l'eccezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, articolo 1, comma 1, penultimo periodo.
  2. Con riferimento agli stessi soggetti di cui al precedente comma, che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 18, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli acquisti, relativi alla fornitura di carburante eseguita nel mese di dicembre, come risultante dal documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa (DAS), concorrono alla formazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta in corso alla stessa data di effettuazione della fornitura.
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi possono trovare applicazione, anche con riferimento agli acquisti relativi alla fornitura di carburante effettuata nel mese di dicembre 2019.