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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 58-quater.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
58-quater.01.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art 58-quinquies.
(Ammodernamento fabbricati rurali destinati ad agriturismo)

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 1994 n. 133, destinati all'esercizio delle attività agrituristiche, preservando per gli immobili rurali che presentano carattere storico o elementi di testimonianza dell'economia rurale tradizionale o comunque, realizzati prima del 1940, i caratteri tipologici e morfologici nonché gli elementi tradizionali e le caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 20 milioni per l'anno 2020 ed in 100 milioni animi per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente decreto.