Aggiungere in fine il seguente comma:
18-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1-bis sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «e ad attività produttive» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati: 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1,999 metri quadrati: 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati 50 euro per metro quadrato; oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro per metro quadrato».