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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 57.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
57.02.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Modifiche all'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  All'articolo 119 comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole da: «sostenute dal 1o luglio 2020» fino a «di pari importo,» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento agli interventi di cui alle successive lettere a), b), e c), ai commi 2, 4, 4-bis, 5, 6 ed 8 iniziati dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021, terminati entro il 31 dicembre 2023 e sostenute entro tale ultima data, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo,».

  Conseguentemente, Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.