Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 57-quater.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
«9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2021, il personale di cui comma 6, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione».