Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 57-quater.
1. All'articolo 2-bis, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: «Nelle zone omogenee» fino a: «vigenti» sono soppresse.