Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con riferimento alle nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente in materia di potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impiego, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, le spese e le relative correnti poste a copertura delle medesime assunzioni non rilevano ai fini del valore soglia.».