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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 50.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
50.01.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di oneri di urbanizzazione)

  1. Al fine di sostenere il settore delle costruzioni nella fase di ripresa economica, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2022, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni deliberano una riduzione degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione in misura non inferiore al settanta per cento.
  2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attribuito ai comuni un contributo annuo a ristoro del minor gettito conseguente alle disposizioni di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro l'anno. Entro sessanta giorni dalla suddetta data di entrata in vigore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.