Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Per il personale docente ed ATA, temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni per la condizione di fragilità correlata alla situazione epidemiologica da COVID-19, come da accertamento rilasciato dai competenti organi medico legali, il periodo di assenza dal servizio prescritto delle competenti autorità-sanitarie non è computabile nel periodo di malattia.