Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
32-bis.
(Responsabilità dei datori di lavoro nel sistema di istruzione durante l'emergenza COVID-19)
Le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica di dirigente e preposto alla sicurezza nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2008) che abbiano ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida «Piano scuola 2020/2021», non determinano, in caso di eventi che si siano verificati o si potranno verificare durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 a responsabilità punibile penalmente ai sensi dell'articolo 51 del codice penale.