Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 30-ter.
1. Le disposizioni relative ai benefici di cui all'articolo 124, comma 2, e dell'articolo125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, elencati dall'articolo 130-bis, sono prorogate al 31 dicembre 2021.
2. La proroga dei benefici per l'acquisto dei dispositivi di protezione nel rispetto delle indicazioni dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo 125 è riconosciuta specificamente riservata ai soli laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, e alle professioni sanitarie che svolgono un lavoro definito: «di prossimità», o che sono nella impossibilità di rispettare la prassi del distanziamento interpersonale di oltre 1 metro.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse residue rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.