Al comma 1, dopo le parole: e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale inserire le seguenti: e in regioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 200 milioni per il 2020 e di 50 milioni a decorrere dal 2021.